Diritto Penale

Il diritto penale è quell’insieme di norme attraverso cui l’ordinamento proibisce determinati comportamenti, disincentivandoli con la minaccia di una pena criminale. La norma penale nella sua struttura essenziale si compone di un precetto e di una sanzione.

Conseguente alla violazione del precetto, è la reazione dell’ordinamento, ovvero una sofferenza imposta dallo Stato al trasgressore. La pena può consistere nella privazione o diminuzione di un bene individuale, nello specifico la vita, la libertà e il patrimonio. Ogni comportamento umano cui l’ordinamento giuridico ricollega una pena criminale si definisce reato; le pene principali inflitte dal giudice con la sentenza di condanna sono indicate all’articolo 17 del codice penale. Il diritto penale ha lo scopo di punire i comportamenti più gravi, ha un carattere di sussidiarietà, nel senso che deve essere lo strumento ultimo, utilizzabile solo quando gli altri sono del tutto inidonei per la protezione di determinati interessi.

Gli avvocati penalisti, come suggerisce il nome, sono tutti quei professionisti esperti del diritto penale che hanno acquisto conoscenza approfondita in questa branca.

Le funzioni del diritto penale

Al diritto penale possono attribuirsi diverse funzioni, quella retributiva, la propositiva, di prevenzione generale, di emenda e difensiva. La prima, detta retributiva, identifica la posizione secondo cui la pena criminale inflitta al trasgressore ha la funzione di compensare il danno arrecato alla collettività intera o al singolo. In tal caso la pena sarà proporzionata alla gravità del reato commesso. Tale funzione della norma penale è stata oggetto di contestazione, in quanto alcune tesi sostengono che essa risponda ai bisogni emotivi propri della società e di ogni individuo che sorgono di fronte al manifestarsi di un reato. La funzione propositiva, invece, identifica la promozione degli scopi e degli ideali fissati nella Costituzione, in tal senso quindi, il diritto penale avrebbe il compito di orientare le azioni e i comportamenti della comunità.

La funzione di prevenzione generale trova un suo fondamento nel fatto che la minaccia della pena, conseguente alla violazione del precetto contenuto nella norma penale, ha un’efficacia deterrente e disincentivante nei confronti della criminalità. Tale funzione è sostenuta da diverse teorie psicologiche, secondo cui l’uomo è un essere dotato di razionalità, e quindi soppesa i possibili costi e benefici di un’eventuale scelta criminale.

Un’altra importante funzione, che trova un fondamento nell’art.27 della Costituzione è quella di emenda. Essa prevede che la pena inflitta tenda alla rieducazione del condannato, configurandosi come una sorta di cura per l’immoralità. Diverse le critiche alla funzione di emenda, a partire da quella secondo cui tale funzione sia nella pratica irrealizzabile, dal momento che il carcere è la struttura antisociale per eccellenza. Infine, vi è la funzione difensiva che consiste nell’impedire che chi ha commesso un reato non torni a delinquere anche in futuro.

Le fonti e i principi del diritto penale

La fonte, ancora oggi, principale del diritto penale è il codice penale, detto anche codice Rocco ed entrato in vigore nel luglio del 1931. Le norme contenute nel codice penale nel corso del tempo sono andate incontro a tante modifiche, ad opera soprattutto di leggi speciali, al fine di adattarlo alle nuove esigenze. La struttura del codice è tripartita, il primo libro parla dei Reati in generale, e gli altri due successivi richiamano nel titolo le due principali categorie di reato, ovvero i delitti e le contravvenzioni. Il codice Rocco non è composto solo dalla descrizione delle varie fattispecie di reato, ma anche di tante disposizioni, contenute nella parte generale, volte a regolare la configurazione degli elementi del reato, a individuarne i soggetti, a prevedere particolari ipotesi come le cause di esclusione della pena o di estinzione del reato.

Oltre al codice penale, la Costituzione contiene delle norme di grande rilevanza per il diritto penale come L’art. 1 che stabilisce che ” Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite“.

Tale norma è espressione compiuta del principio di stretta legalità, in base al quale, l’unica fonte del diritto penale è la legge emanata dallo Stato. In sostanza è una norma di sbarramento che qualifica il nostro ordinamento come “chiuso”. Essa configura un limite insuperabile per il giudice chiamato ad applicare la legge, e costituisce una garanzia democratica e che assicura la certezza del diritto. Il principio di legalità è ritenuto il fondamento di tutte le libertà civili e da esso derivano altri principi importanti, come il principio di tassatività della fattispecie penale e della tipicità dell’illecito, ancora il principio della riserva di legge.

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