Diritto Amministrativo

Cenni storici

Il diritto amministrativo è quel complesso di norme inerenti al diritto pubblico che si occupa della pubblica amministrazione e dei rapporti che questa instaura con i cittadini. Nasce in Francia, in concomitanza con la rivoluzione e si caratterizza inizialmente per tutta una serie di fattori che ne evidenziano l’innovazione rispetto al diritto esistente fino a quell’epoca. Innanzi tutto c’è un rafforzamento del potere pubblico nei confronti dei cittadini e una decisa separazione di questo dal diritto comune, grazie ad apposite norme derogatorie.

Viene ampliato il potere esecutivo e si instaura una netta distinzione tra funzione amministrativa e giurisdizionale che impedisce ai giudici di interferire in alcun modo con l’attività amministrativa. Viene inoltre creato il Consil d’Etat, un organo che svolge attività di alta amministrazione, redige testi normativi e decide su conflitti di attribuzione.

La nascita e il diffondersi, sempre più incalzante, delle disposizioni caratterizzanti il nuovo diritto, crea una situazione caotica e non facile da gestire tanto che il giurista Louise Antoine Macarel decise di ordinare e classificare la normativa allora esistente. Nel 1818 nasce quindi il primo volume sulla giurisprudenza amministrativa, opera fondamentale per i successivi studi sulla materia.

Fonti del diritto amministrativo

Oggi il diritto amministrativo si presenta sotto sue profili fondamentali: quello sostanziale e quello processuale. Il primo aspetto disciplina le norme inerenti al funzionamento della pubblica amministrazione.

Tra le leggi fondamentali a riguardo si ricorda la n. 142 del 1990 sulla riforma dell’ordinamento delle autonomie locali, i decreti legislativi n. 29 del 1993 e n. 80 del 1998 recanti disposizioni sul rapporto di impiego pubblico. Merita invece maggiore considerazione l’aspetto processuale del diritto amministrativo, il quale comprende norme che disciplinano e tutelano le posizioni di quei soggetti che, in qualunque modo o per qualsiasi ragione, entrano in contatto con l’amministrazione da un punto di vista meramente conflittuale. In questo secondo ambito un ruolo importante viene svolto dall’autorità giudiziaria ma soprattutto dal giudice amministrativo.

La legge cardine che supporta questo secondo profilo è la n. 241 del 1990 recante disposizioni in tema di procedimento amministrativo.

Principi ed enti amministrativi

Tra i principi che caratterizzano questo ramo del diritto si riconosce innanzitutto il principio di legalità, di cui si possono trovare tre connotazioni differenti. La prima è esplicata dall’art. 4 disp. prel. cod. civ. secondo cui i regolamenti amministrativi non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. Si parla, in questo caso, della non contraddittorietà dell’atto amministrativo rispetto alla legge. La conformità formale invece sta ad indicare che l’azione amministrativa non solo non deve contraddire la legge, ma deve esplicarsi nei limiti che la stessa attribuisce al relativo potere. Un ulteriore collegamento al principio di legalità è dato dalla conformità sostanziale per cui, ancora una volta, viene attribuita alla legge la determinazione delle modalità con cui l’azione amministrativa deve essere esercitata.

L’art. 97 Cost. esterna altri due fondamentali principi propri del diritto amministrativo: il principio di buon andamento e quello di imparzialità. In base al primo l’amministrazione deve agire nel modo più adeguato e conveniente possibile. Per il secondo invece il cittadino deve trovarsi davanti ad un’amministrazione che sia in grado di perseguire gli interessi collettivi, rimanendo terza e neutrale.

Ultimo ma non meno importante è il principio di responsabilità indicato all’art. 28 della Costituzione che richiama la coscienziosità e l’importanza della funzione svolta da funzionari e dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici. Questi sono infatti responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, per atti compiuti in violazione di diritti.
L’attività svolta dal diritto amministrativo si rivolge, oltre che ai cittadini, allo Stato e agli altri enti pubblici. Si parla a tal proposito di Stato-comunità, ad indicare l’insieme di persone che rappresentano il popolo, ma anche di Stato-amministrazione per identificarlo come soggetto che si pone sullo stesso piano degli altri enti pubblici. Questi ultimi possono essere identificati come soggetti, diversi dallo Stato, ma che svolgono comunque attività amministrativa. Tra gli enti riconosciuti dalla legge si collocano tra gli altri, quelli territoriali, non territoriali, locali, nazionali o strumentali.

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